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Conf Logo Newsletter maggio 2019

ISA – bastone e carota

Come approcciare lo strumento che sostituisce gli studi di settore
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

 

Nella dichiarazione dei redditi 2019, riferita all’anno 2018, fanno il loro esordio i nuovi “indicatori di affidabilità”, denominati ISA, che vanno a sostituire gli studi di settore, ponendo la parola “fine” alla loro “carriera fiscale”. Il presente contributo cercherà di essere il meno tecnico possibile, puntando alla praticità delle informazioni che dobbiamo derivare dall’elaborato statistico. Pur mancando ancora il software di calcolo ed essendo necessario dirimere alcuni dubbi, almeno con il provvedimento del 10 maggio 2019 è stata ottenuta l’informazione più importante e attesa: quali sono i livelli di affidabilità che possono attribuire vantaggi fiscali e quali, invece, quelli che devono essere interpretati come “campanelli di allarme”. Analizziamo dunque le alternative proposte, cercando di dare delle “linee guida” per l’assunzione delle migliori decisioni possibili.

L’addio allo studio di settore
Prima di analizzare gli ISA, è opportuna qualche riflessione finale sugli studi di settore, in modo da comprendere anche gli obiettivi perseguiti dal legislatore. Gli studi di settore, nella loro prima fase applicativa, sono stati utilizzati (erroneamente) come strumento accertativo di massa, creando un enorme contenzioso che ha visto dissolvere “le nebbie” solo nel dicembre del 2009, mese in cui la Corte di Cassazione ebbe modo di concludere, a sezioni unite, che tale tecnica accertativa era priva degli elementi di gravità, precisione e concordanza necessari per svolgere un accertamento fiscale di tipo “analitico induttivo”, con l’enorme implicazione di generare un cambio di rotta repentino nell’utilizzo dello strumento, preso in considerazione ai fini accertativi solo in presenza di precise cautele (contraddittorio preventivo obbligatorio, scostamenti gravi, assenza di giustificazioni del contribuente, etc). L’evoluzione “negativa” dello studio di settore, che ha mostrato nel tempo tutti i suoi limiti e difetti (non bisogna mai dimenticare che era uno strumento statistico e per questo non sempre attendibile, soprattutto quando le condizioni di svolgimento dell’attività risentivano di caratteristiche proprie del contribuente “anomale” rispetto al settore di appartenenza), ha portato all’esigenza di modificare l’approccio da parte dell’amministrazione finanziaria: non più uno strumento cui far seguire un accertamento, ma invece un elaborato statistico che fosse in grado di segnalare le situazioni di maggiore anomalia e inaffidabilità, tale da richiedere maggiori e più approfonditi controlli.

L’avvento dell’ISA: gli inaffidabili
Bisogna partire, ad avviso di chi scrive, proprio dall’obiettivo di selezione dei contribuenti che l’ISA si prefigge. La stampa si affanna a rimarcare sia la necessità di rilevare i dati precompilati che l’agenzia delle entrate metterà a disposizione per il contribuente (ma in tutta franchezza, non sono di certo dirimenti), sia gli effetti premiali ottenibili (argomento a breve ripreso, ma sul quale il contribuente ha ampio margine di riflessione). Liquidiamo la questione dei “dati precompilati” in poche battute. L’amministrazione finanziaria ha una buona quantità di informazioni, che derivano dalle dichiarazioni precedenti, dagli studi di settore degli anni passati, dalle notizie “incrociate” desumibili ad esempio dalle certificazioni dei redditi, dagli adempimenti dei lavori di ristrutturazione (bonifici, pagamenti) etc. Tali dati saranno sicuramente più rilevanti il prossimo anno, grazie alla lavorazione delle “fatture elettroniche”, che in tempo reale danno non poche informazioni utili (ma per il 2018 questo flusso di notizie non è disponibile). Detto questo, trattasi di dati precompilati che sulla falsariga del modello 730 potranno o meno essere recepiti dal contribuente (perché magari qualcosa nel frattempo è cambiato) e che comunque allo stato attuale non avranno un grosso impatto sull’elaborazione dell’indice di affidabilità, che comunque necessita soprattutto dei dati contabili e di svolgimento dell’attività nel corso del 2018. Insomma, i dati precompilati sono solo un problema del consulente, che deve preoccuparsi di gestirli e inserirli nell’ISA del cliente (pertanto, tutta la solidarietà ai professionisti che dovranno occuparsi di tale bega), ma non possono affatto preoccupare coloro che non sono professionisti del settore. Degli effetti premiali parliamo successivamente. Ci preoccupa, invece, la costruzione della lista selettiva in cui è possibile ricadere.

Il sei in pagella
Si pone subito la fatidica domanda: ma rispetto all’ISA i professionisti (tutti in qualità di contribuenti) come devono porsi? Nel leggere il provvedimento attuativo del 10 maggio 2019, si deriva una prima fondamentale informazione: le liste selettive saranno elaborate in riferimento ai contribuenti con un livello di affidamento non superiore a 6. Di fatto, tutti coloro che avranno un livello di affidamento basso, con valori fino a sei, sono potenzialmente a rischio. Trattasi, tuttavia, solo di un primo step verso l’eventuale controllo, non essendovi alcun automatismo accertativo. Sarà l’amministrazione finanziaria a “raffinare” la costruzione della lista selettiva, valutando presumibilmente ulteriori informazioni, a partire dalla eventuale presenza di anomalie segnalate dall’ISA fino ad arrivare alle altre “segnalazioni” che derivano da altri strumenti in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Rimanendo in ambito ISA, però, appare scontato affermare che livelli particolarmente bassi di affidabilità (le cui valutazioni possono raggiungere al massimo 10), uniti a livelli altrettanto bassi di anomalia (si immagini un voto 1, che evidenzia una forte “incoerenza” del contribuente rispetto al settore di appartenenza), saranno indicatori della necessità di svolgere controlli verso i contribuenti, che dunque avranno un elevato rischio di subire una verifica. Al che appare abbastanza evidente che un eventuale adeguamento che porti ad un livello di affidabilità maggiore di 6 può essere una valida alternativa da ponderare con attenzione. Ciò non significa che si ottiene una immunità accertativa totale, perché potranno pur sempre subirsi controlli di altro genere (della serie, se si usa una fattura falsa non vi è affidabilità da indicatore che tenga), ma sottrarsi alle liste selettive che derivano dagli ISA sembra essere una prima soluzione interessante.
Riassumendo: occhio ai bassi valori di affidamento e anomalia, altrimenti il rischio controllo è elevato. Oltre il valore 6, invece, tale rischio è “scampato”.

Come alzare il voto in pagella
In merito subentra la seconda domanda, che possiamo definire di “perplessità”: è mai possibile che mediante un adeguamento spontaneo si evitano le liste selettive? La risposta è affermativa, posto che in ciò si sostanzia l’altro grande obiettivo degli ISA, ossia avere una funzione di “compliance” per i contribuenti (tradotto in maniera greve: incrementare i ricavi/compensi e portare a casa maggiori imposte all’insegna del famoso motto “pochi, maledetti e subito”, con cui di fatto l’amministrazione finanziaria, consapevole di non essere in grado di controllare tutti i contribuenti, prova mediante uno strumento statistico a recuperare gettito in maniera “random”, con inevitabilmente contribuenti “contenti” di adeguarsi e altri meno disposti o molto arrabbiati. Quale sarà il costo dell’adeguamento lo scopriremo solo caso per caso e una volta ottenuto il software di calcolo, ma ricordiamoci che:
i) l’adeguamento non è obbligatorio;
ii) non vi è alcuna funzione di accertamento automatico. Insomma, il contribuente può anche decidere di tenersi il suo basso valore di affidamento e scommettere sulla probabilità di non confluire in una lista selettiva.
L’importante è avere ben chiara la differenza: posizionarsi sopra il 6 in termini di affidabilità, anche a seguito di adeguamento, significa eliminare con certezza il rischio di selezione.

La “terra di nessuno”
Gli ISA prevedono poi dei livelli di affidamento che inseriscono dei meccanismi premiali, a breve analizzati. Tali “premi” sono riconosciuti a partire dal livello di affidamento 8. Al che possiamo individuare una sorta di “terra di nessuno”, dove però i contribuenti possono quanto meno stare tranquilli. Con valore di affidabilità paria 7 (o meglio, compreso tra 6 e 8) il contribuente:
- Non rientra nel calderone dei “papabili” alle liste selettive;
- Non ha raggiunto l’eldorado dei premi.
Che fare? Bene, partiamo dal primo assunto fondamentale: può tranquillamente non fare nulla. Non ha preoccupazioni da lista selettiva e se non gli interessano i premi, ovvero gli stessi richiedono un bagno di sangue in termini economici, può in ogni caso, in maniera ragionevole, ritenere che la sua posizione comunque di affidabilità lo dovrebbe tenere al riparo anche da altri rischi di selezione. Della serie: con tanti contribuenti messi male, vuoi che vengano a cercare proprio me? Ovvio, se gli interessano le immunità accertative deve fare riferimento agli adeguamenti utili per raggiungere i maggiori livelli di affidabilità, ma l’eventualità di rimanere nella “terra di nessuno” non sembra essere disdicevole.

I benefici premiali raggiungibili
L’ISA premia gli affidabili. Ed è anche giusto, posto che un minimo di incentivo ai contribuenti virtuosi deve pur essere dato. Ovviamente ricordiamo che l’ISA ha comunque uno suo effetto “compliance”, che di fatto si traduce nella possibilità di migliorare il proprio livello di affidabilità fino a raggiungere valori che corrispondono all’ottenimento di precisi vantaggi.
Di fatto possono registrarsi tre situazioni:
1) Il contribuente in maniera spontanea registra un livello di affidabilità tale da avere i benefici premiali;
2) Il contribuente, attestato ad un livello inferiore, decide di adeguarsi ai livelli di affidabilità premiali;
3) Il contribuente decide di rimanere al suo “livello naturale” (come detto in precedenza, un posizionamento tra 6 e 8 non comporta particolari rischi).
Mantenendo l’atecnicità di questo contributo:
- al livello di affidabilità 8 si ottengono dei benefici in termini di “visto di conformità” per l’utilizzo dei crediti Irpef e Irap (vantaggio già fruibile nella presente dichiarazione), nonchè dei crediti e rimborsi IVA. Deve dirsi, però, che nel mondo professionale è raro incontrare crediti rilevanti. Il livello di affidabilità 8 porta in dote anche la riduzione di un anno quale tempistica, per l’amministrazione finanziaria, di espletare eventualmente l’azione di accertamento;
- al livello 8,5 vengono impediti gli accertamenti analitici induttivi ex art. 39, primo comma, lett. d) secondo periodo, vale a dire quelli basati sulle presunzioni gravi, precise e concordanti;
- al livello 9 è stabilito che l’eventuale accertamento basato sul redditometro può essere applicato solo in presenza di scostamenti non eccedenti di 2/3 il reddito dichiarato, oltre l’esclusione dalla problematica delle società di comodo (ma tale ultimo beneficio non riguarda il mondo professionale).
Qualche riflessione in più meritano i livelli 8,5 e 9. Partendo dal livello 9 è di tutta evidenza la volontà di un effetto compliance: viene stoppato il controllo sintentico (salvo i casi di gravi scostamenti), ma solo in presenza di elevata affidabilità, con l’implicito assunto che il contribuente attestato a livelli inferiori deve innalzare i suoi compensi dichiarati e pagare le relative imposte. Il livello 8,5, invece, è davvero interessante, posto che blocca forse la tipologia di controllo più diffusa per la platea di contribuenti interessati dagli ISA. A ben vedere in riferimento al reddito professionale residuano solo i controlli induttivi puri (vale a dire che il contribuente deve essere ritenuto altamente inaffidabile, perchè magari non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi) e i controlli analitici (ossia rilievi puntuali, come nel caso di fatture non dichiarate o costi dedotti erroneamente). Non sono invece più possibili quei controlli basati sulla ricostruzione dell’attività, come ad esempio quelli fondati sull’analisi delle pratiche lavorate in un anno (si pensi al numero delle dichiarazioni inviate per i professionisti del mondo fiscale, piuttosto che alle pratiche di accatastamento per i geometri), o ancora quelli che analizzano i materiali utilizzati (accertamenti diffusi nel caso dei dentisti). Da tali informazioni si fanno risalire i compensi, ipotizzando delle medie aritmetiche o ponderate (a seconda della qualità delle informazioni) in funzione dei prezzi solitamente praticati. Ebbene tale ricostruzione accertativa, al livello 8,5 è per legge bloccata, con un evidente assunto finale: forse se l’adeguamento non ha costi elevati in termini di imposte da pagare, un “pensierino” è necessario farlo.