ADEMPIMENTI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2022
Estensione obbligo fattura elettronica per i forfetari
Nuovo formato esterometro
Gentili Clienti,
con la presente ricordiamo due importanti novità che entreranno in vigore il prossimo 1° luglio 2022 (salvo proroghe dell’ultima ora) e che riguardano:
- l’obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese (cioè i soggetti che hanno aderito al “regime di vantaggio” – ex minimi, al “regime forfetario” e gli enti /associazioni che hanno esercitato l’opzione al regime della L. 398/91), qualora abbiano conseguito ricavi o percepito compensi nel periodo d’imposta precedente (2021), ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
Si ricorda che a seguito del nuovo obbligo, i soggetti minori in questione saranno tenuti anche:
• alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
• alla conservazione elettronica delle fatture;
• all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo;
• all’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro). Sul punto sono attesi chiarimenti ufficiali.
- La comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) effettuate dal 1° luglio 2022, il cui invio dei dati dovrà essere adempiuto
- utilizzando il formato XML previsto per la fatturazione elettronica,
- trasmettendo il file al Sistema di Interscambio (SDI), secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche.
Per completezza sull’argomento, il recente D.L. 73/2022 (c.d. Decreto “Semplificazioni”), entrato in vigore ieri 22.6.2022, ha introdotto delle modifiche sull’adempimento in questione e precisamente:
- vengono esclusi dall’obbligo di comunicazione anche gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi (da un fornitore estero non identificato a fini Iva) non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972, di importo non superiore ad € 5.000 per ogni singola operazione (ad esempio l’acquisto di carburante o i pernottamenti all’estero);
- viene spostata al 1° luglio 2022 (quindi non più dal 1° gennaio 2022) la decorrenza delle nuove sanzioni meno clementi per omessa o errata trasmissione delle fatture (cioè dei dati) relative alle operazioni transfrontaliere.
Si ricorda che il nuovo sistema prevede una sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili (anziché di € 1.000 trimestrali). La sanzione si riduce alla metà entro il limite di € 200 mensili (anziché di € 500 a trimestre), se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.
Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati, si rinvia alle nostre Circolari e Informative pubblicate in precedenza.
I Vostri Studi di riferimento sono a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.
CASMI SERVIZI SRL
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