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BONUS PUBBLICITA' 2022
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DAL 9 GENNAIO AL 9 FEBBRAIO 2023


 

Gentili Clienti,
 
Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha annunciato, con una comunicazione pubblicata sul proprio sito, che i soggetti che hanno presentato la richiesta per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2022, per confermare la “prenotazione”, dovranno inoltrare la dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2023).
Lo slittamento dei termini si è reso necessario a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica.
 
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
 
Si rammenta che l’effettività delle spese sostenute deve risultare da un’apposita attestazione da parte di un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.
 
Successivamente a tale ultimo adempimento, sarà formato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi all’agevolazione.
 
 
BONUS PUBBLICITA’ 2022
 
Per l’anno 2022 il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (non è richiesto il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente).
 
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati:
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC
- sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale (on line), registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
 
Il bonus è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi).
Il codice tributo da utilizzare è 6900.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
 


I Vostri Studi di riferimento sono a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.
 
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