DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI
(c.d. "ROTTAMAZIONE-QUATER")
Gentili Clienti,
nella nostra Circolare n. 2/2023 abbiamo illustrato le principali misure introdotte con la Legge di Bilancio 2023 in materia di c.d. “tregua fiscale”.
Tra queste Vi vogliamo ricordare l’opportunità di usufruire della nuova Definizione agevolata delle cartelle esattoriali, c.d. “Rottamazione-quater”, misura che si rivolge, in generale, a tutti i contribuenti (sia soggetti persone fisiche, sia soggetti titolari di Partita IVA) per i quali risultano in essere carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito affidati (consegnati) all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Uno degli aspetti di maggiore interesse del provvedimento in esame riguarda la possibilità di chiudere le pendenze relative ai carichi suddetti con il versamento:
- delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento,
- nonché delle eventuali spese per procedure esecutive.
Sono quindi stralciati e non devono essere versati:
- gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni;
- gli interessi di mora ex art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973;
- le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. sanzioni civili, di cui all’art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999);
- gli aggi per l’agente della riscossione, ex art. 17 D. Lgs. 112/1999.
Quanto sopra, ovviamente, solo laddove la rottamazione venga perfezionata, ovvero si proceda al versamento del dovuto, integralmente, e puntualmente, secondo il piano di versamento prescelto all’atto della presentazione dell’istanza (versamento in unica soluzione o in un massimo di 18 rate trimestrali).
In secondo luogo, con la presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione (da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile 2023, a pena di decadenza, esclusivamente on line, tramite l’apposito form presente nell’area riservata) il contribuente gode di benefici immediati:
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2023), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- rilascio del DURC;
- inibizione nel compimento di nuove azioni esecutive o di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta) e 48-bis (in materia di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR n. 602/73.
Ricordiamo che vi rientrano tutti i carichi affidati agli Agenti della riscossione; pertanto, sia le imposte (Irpef, Ires, Irap, ecc.) sia i contributi Inps e i premi Inail. Non sembrano rientrare le entrate locali (Imu, Tarsu, ecc.) e altre entrate se riscosse in proprio dagli enti creditori o tramite affidamento ai propri concessionari locali.
Le multe stradali, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), possono essere estinte con lo sgravio dei soli interessi.
Sono inclusi anche i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate, nonché i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione e quelli già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.
L’Agenzia della Riscossione (con una funzione che è stata resa disponibile recentemente) rilascia, su richiesta del contribuente, un prospetto informativo che consente di capire per quali carichi è possibile accedere all’istituto della definizione agevolata in esame (si precisa che tale prospetto non ha alcun valore di adesione alla rottamazione, ma soltanto scopo informativo).
Per ulteriori approfondimenti e informazioni si rimanda alla nostra Circolare n. 2/2023 e al sito dell’Agenzia della Riscossione.
I Vostri Studi di riferimento restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per offrire assistenza nella verifica e/o valutazione della propria posizione e per l’eventuale successiva adesione alla definizione agevolata.
Cordiali saluti.
CASMI SERVIZI SRL
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